Secondo l’art. 45 del D. Lgs. 81/2008 è il datore di lavoro che, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, prende i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza.

Con il decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 e i successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso e i criteri per la loro formazione sulla base del tipo di azienda in cui svolgono servizio.

Le aziende sono state suddivise in 3 gruppi:

  • GRUPPO A: aziende o unità produttive con attività industriali, unità produttive con più di 5 lavoratori, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura (16 ore);
  • GRUPPO B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A (12 ore);
  • GRUPPO C: aziende o unità produttive con meno di trelavoratori che non rientrano nel gruppo A (12 ore).

Qualunque sia la categoria dell’azienda di cui si fa parte, è opportuno ricordare che la formazione degli addetti al primo soccorso prevede una parte teorica e una pratica edeve obbligatoriamente essere svolta da personale medico